Codice di Condotta per Produttori e Fornitori
"La qualità dei nostri capi passa anche dalla qualità delle relazioni che costruiamo. Il Codice di Condotta è la nostra promessa di trasparenza: un impegno concreto verso il rispetto delle persone e del pianeta, in ogni fase della produzione."
PREMESSA
1. LAVORO
1.1. Lavoro minorile
1.2. Non discriminazione
1.3. Lavoro forzato
1.4. Costrizione e Molestie
1.5. Libertà di Associazione
1.6. Salute e Sicurezza
1.7. Retribuzioni
1.8. Ore lavorative
2. DIVIETO DI ATTI CORRUTTIVI
3. TUTELA DELL’AMBIENTE
3.1. Gestione delle sostanze chimiche e sicurezza prodotto
3.2. Gestione delle risorse
3.3. Rifiuti ed emissioni
3.4. Deforestazione, packaging e animal welfare
3.5. Economia circolare
4. OSSERVANZA DEL “CODICE DI CONDOTTA” E CONTROLLO
5. QUALIFICA DEI PARTNER E RATING DI SOSTENIBILITÀ E TRACCIABILITÀ
6. PUBBLICAZIONE
CONCLUSIONI
PREMESSA
II Codice di condotta e il Programma di responsabilità sociale di SORBINO UOMO S.P.A. costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli Accordi e, con la firma del presente documento, il Fornitore accetta sia il Codice di condotta che il Programma di responsabilità sociale. Il Fornitore garantisce e dichiara di accettare i termini e le condizioni ivi contenuti e si impegna a rispettarli rigorosamente. Allo stesso modo, il Fornitore garantisce e dichiara di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di lavoro, in particolare quelle relative all'età minima dei lavoratori. Il Codice si applica a tutte le unità operative, società̀ controllate, affiliate, fornitrici e subfornitrici.
Il “Codice di Condotta Fornitori” si applica a tutto il processo di fornitura e/o produttivo che i nostri Partner realizzano nelle loro strutture operative.
Qualora alcune delle disposizioni contenute nel “Codice di Condotta” fossero in contrasto con le leggi nazionali in vigore nel paese del fornitore, queste ultime prevarranno sullo stesso.
1. LAVORO
1.1 Lavoro minorile
Per “lavoro minorile” s’intende il lavoro di una persona di età inferiore ai 15 anni (o 14 anni, qualora tale limite sia previsto dalle leggi locali) o, se di età superiore:
a) dell’età minima prevista dalla legge locale ai fini dell’assunzione;
b) dell’età in cui venga completata l’istruzione obbligatoria in base delle leggi locali.
I Fornitori che impiegano giovani minorenni che non rientrano nella suddetta definizione di “lavoro minorile”, osserveranno tutte le leggi, i contratti collettivi di lavoro ed eventuali regolamenti applicabili ai rapporti di lavoro in essere con tali lavoratori.
A prescindere da quanto sopra specificato, l’età̀ minima per svolgere lavori considerati pericolosi o in orari notturni è di 18 anni.
1.2. Non discriminazione
I Fornitori non adotteranno alcuna forma di discriminazione nelle pratiche di assunzione, inclusa la determinazione del salario, l’assistenza sanitaria, il trattamento previdenziale, la possibilità di carriera, i provvedimenti disciplinari, lo scioglimento del rapporto di lavoro, sulla base di razza, religione, età, nazionalità, origine sociale o etnica, preferenza sessuale, gender, opinione politica o eventuali handicap che non siano incompatibili con il ruolo da svolgere.
L’unico criterio consentito per la classificazione dei lavoratori consistite nelle loro abilità e la volontà̀ di eseguire il lavoro per il quale sono candidati.
Per garantire l’applicazione del suddetto criterio i Fornitori dovranno formalizzare ai propri dipendenti chiare job description e definire ogni aspetto legato ai diritti dei lavoratori, inclusa la redazione di regolamenti di condotta professionale e comportamentale.
1.3. Lavoro forzato
I Fornitori non sottoporranno alcun lavoratore a lavori forzati. É vietato interferire nella libertà del lavoratore attraverso la richiesta di depositi di denaro, la ritenzione di documenti d’identità̀ o la trattenuta stipendiale.
I Fornitori dovranno permettere ai lavoratori di terminare i loro contratti di lavoro dopo i preavvisi previsti dalla legge e/o dai contratti collettivi di lavoro.
1.4. Costrizione e molestie
I Fornitori tratteranno tutti i lavoratori con dignità̀, rispetto e non adotteranno punizioni corporali, nonché minacce di violenza o altre forme di costrizione fisica, sessuale, psicologica, di molestie o di abusi verbali, ecc.
Gli stessi dovranno stabilire le procedure disciplinari scritte conformi alle leggi vigenti, spiegandone con chiarezza i termini ai lavoratori e mantenendo un registro delle azioni disciplinari applicate. Inoltre dovranno stabilire un canale di comunicazione che permetta ai lavoratori di denunciare eventuali abusi subiti all’interno dell’azienda, garantendo la tutela e la protezione della persona denunciante attraverso una procedura prestabilita che permetta di verificare la veridicità̀ delle denunce ricevute in tempi prestabiliti.
1.5. Libertà di associazione
I Fornitori rispetteranno il diritto dei loro lavoratori di associarsi, di organizzarsi e di contrattare liberamente la loro condizione lavorativa, senza subire penalizzazioni e senza condizionamenti di alcun tipo. Quando il diritto alla libertà di associazione e alla trattativa collettiva è vietata dalla legge, i Fornitori dovranno attivarsi affinché́ i lavoratori stabiliscano forme alternative di rappresentanza e trattativa.
1.6. Salute e sicurezza
I Fornitori metteranno a disposizione dei lavoratori un luogo di lavoro sicuro dal punto di vista strutturale e sano che soddisfi tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, assicurando l’accesso ad acqua potabile e alle strutture sanitarie, la sicurezza degli impianti e delle attrezzatture antincendio, la sicurezza di macchinari ed impianti elettrici, le uscite di emergenza, l’illuminazione, l’aerazione ed una adeguata temperatura dell’ambiente rispetto ai lavori eseguiti in tali luoghi.
Inoltre si assicureranno che gli standard di salute e sicurezza siano applicati ad eventuali dormitori e mense da essi forniti ai lavoratori. Per gli uomini e per le donne dovranno essere messi a loro disposizione dormitori, spogliatoi e servizi igienici separati.
I Fornitori dovranno prendere precauzioni per prevenire incidenti o danni alla salute causati dal lavoro, assicurando che il trattamento e lo stoccaggio di prodotti chimici, macchinari, equipaggiamento e impianti elettrici siano gestiti in maniera professionalmente sicura e, ove presenti, in linea con le normative di legge. Dovranno regolarmente formare i lavoratori con corsi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione che dovranno essere consegnati ai lavoratori e riforniti costantemente al bisogno, ove prescritto.
1.7. Retribuzioni
I Fornitori dovranno riconoscere ai propri lavoratori almeno il salario minimo previsto dalla legge nazionale o dal contratto collettivo, qualora migliorativo rispetto al salario minimo previsto dalla legge nazionale. Le retribuzioni dovranno corrispondere all’esperienza, alla qualifica e alla capacità del lavoratore di eseguire il lavoro assegnato.
Dovranno obbligatoriamente conformarsi alle leggi, ai contratti collettivi di lavoro ed ai regolamenti vigenti con riguardo ad orari lavorativi e retribuzioni. In particolare dovranno rispettare le normative vigenti rispetto al salario minimo, al lavoro straordinario, alle ore lavorative consentite, alle tariffe e ad altri elementi di retribuzione come possono essere le ferie, i giorni di riposo, le maternità̀, le malattie e assistenza sanitaria prevista dalla legge.
Le retribuzioni dovranno essere pagate regolarmente, nei tempi previsti dalla legge o dagli accordi vigenti.
Nessuna detrazione ingiusta è permessa ed il lavoratore ha il diritto di ricevere una specificazione scritta riguardo a come la sua retribuzione è stata calcolata.
Per garantire l’applicazione del suddetto criterio, i Fornitori dovranno formalizzare ai propri dipendenti chiare job description e definire ogni aspetto legato ai diritti dei lavoratori, inclusa la redazione di regolamenti di condotta professionale e comportamentale. Dovranno informare e formare i propri lavoratori su quanto specificato nel presente paragrafo in maniera tale che le persone possano conoscere il perché di una eventuale promozione o penalizzazione e le possibilità di avanzamento di carriera.
Ove previsto dalle leggi locali, i lavoratori devono ricevere una copia del contratto, scritto nella lingua locale, debitamente firmato.
1.8. Ore lavorative
Fatta eccezione per le circostanze straordinarie, i Fornitori non chiederanno ai lavoratori di lavorare per un numero di ore superiore ai limiti sulle ore regolari e straordinarie previsti dalle leggi locali. Qualora le leggi vigenti non limitino le ore di lavoro, le ore ordinarie corrisponderanno alla settimana lavorativa regolare tipica del Paese di residenza del fornitore, più 12 ore di straordinario settimanali, se consentite dalle leggi locali.
Inoltre devono definire l’orario di lavoro per contratto, in un numero in linea con la legge nazionale o con i contratti collettivi, con un massimo di 48 ore settimanali escluse le ore di straordinario.
Il Fornitore dovrà concedere ai lavoratori le pause previste dalla legge e, quando la legge non le prevede, dovrà concedere un minimo di 15 minuti di pausa per ogni 4 ore lavorative.
Fatta eccezione per le circostanze straordinarie i lavoratori avranno diritto ad almeno 1 giorno di riposo ogni 7 giorni o, quando la legge di determinati Paesi prevede un diverso conteggio dei giorni di riposo, due giorni ogni 14; devono consentire ai lavoratori di poter usufruire dei giorni di ferie previsti dalla legge.
Per le ore di lavoro straordinario riconosceranno ai lavoratori la maggiorazione prevista dalla legge applicabile sulla base della normale retribuzione oraria oppure, nel caso in cui non sia prevista dalla legge alcuna maggiorazione, una retribuzione non inferiore al 125% della paga base. Ove gli standard dell’industria locale siano superiori a quelli previsti dalla legge, i Partner dovranno osservare i primi.
Per minimizzare gli straordinari non richiesti, il fornitore dovrà creare un programma di lavoro straordinario su base volontaria dei lavoratori che permetta al fornitore di rivolgersi prioritariamente a lavoratori che vogliono fare lo straordinario.
2. DIVIETO DI ATTI CORRUTTIVI
SORBINO UOMO S.P.A. è consapevole che la corruzione rappresenta uno dei fenomeni dannosi per la nostra società̀ ed è per questa ragione che la condanna fermamente ed ha una politica di zero tolleranza rispetto a pratiche di corruzione, pertanto tutte le decisioni di business che ci coinvolgono devono essere basate su principi meritocratici.
richiamiamo i Fornitori ad:
• astenersi dal dar vita a fenomeni corruttivi di qualsiasi genere;
• comportamenti ispirati al pieno rispetto della legge ed ai principi deontologici contenuti nel proprio Codice Etico.
È pertanto vietato promettere e/o corrispondere e/o offrire e/o sollecitare la ricezione e/o ricevere, direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità che:
• eccedano un modico valore e i limiti di ragionevoli prassi di cortesia;
• siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra le parti e la professionalità̀ dei dipendenti di SORBINO UOMO S.P.A. nell’esercizio delle proprie attività̀, responsabilità̀ e decisioni.
Nel caso che ci sia corruzione o un tentativo di corruzione in qualsiasi relazione con SORBINO UOMO S.P.A., si chiede di segnalarlo a scrivendo all’indirizzo e-mail info@sorbino.com o con qualsiasi altro mezzo preferito dal segnalante.
Le Segnalazioni devono essere circonstanziate a specifici eventi e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.
SORBINO UOMO S.P.A. assicura la riservatezza circa l’identità̀ del segnalante e la tutela dei diritti del Fornitore o delle persone eventualmente accusate erroneamente e/o in mala fede.
3. TUTELA DELL’AMBIENTE
In SORBINO UOMO S.P.A. sappiamo che per garantire alle future generazioni la disponibilità̀ delle stesse risorse di cui disponiamo oggi, dobbiamo assicurarci che l’impatto che la nostra attività̀ genera sull’ambiente sia sempre più contenuto. Per fare questo dobbiamo controllare e migliorare continuamente quei processi della nostra supply chain che potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente.
3.1. Gestione delle sostanze chimiche e sicurezza prodotto
I Fornitori dovranno ottenere tutti i permessi ambientali necessari per operare e mantenerli in vigore. Dovranno assicurare il rispetto di tutte le normative internazionali in materia di sicurezza del prodotto e ambiente come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le normative/standard EU-REACH, OEKO-TEX, EN standard, ISO standard, ZDHC.
Le sostanze chimiche dovranno essere adeguatamente stoccate in ambienti sicuri, a norma e dovranno riportare indicazioni d’uso e di pericolo mediante apposite etichette. Ogni prodotto chimico dovrà avere la relativa scheda tecnica e dovrà essere garantita la possibilità di accedere all’inventario delle sostanze chimiche. Dovranno essere individuate persone con adeguata formazione per la gestione delle stesse.
I fornitori devono garantire che i prodotti che forniscono a SORBINO UOMO S.P.A. siano conformi all’ultima versione della Lista delle sostanze di prodotti vietati o limitati (Manufactoring Restricted Substances List - RSL).
SORBINO UOMO S.P.A. richiede ai propri fornitori di assicurare che gli attori della propria catena distributiva integrino tali disposizioni nelle proprie politiche e pratiche commerciali.
Si raccomanda ai fornitori di prodotti e materie prime di definire un sistema di gestione ambientale (es. ISO 14001) per soddisfare gli obblighi di rispetto ambientale e limitare l’impatto sull’ambiente. I fornitori devono prevedere un piano d’azione ambientale e tenere sotto controllo il proprio impatto ambientale.
3.2. Gestione delle risorse
Come misure minime da adottare i Fornitori dovranno misurare mensilmente o trimestralmente i consumi di energia (in kWh di elettricità̀, m3 di gas o litri di carburante) e acqua (in m3), il volume dei rifiuti liquidi (in m3) e dei rifiuti solidi (in tonnellate). Queste informazioni dovranno essere divulgate a SORBINO UOMO S.P.A. ogni qualvolta sia richiesto.
Qualora il Fornitore abbia un programma di diminuzione dell’impatto ambientale con obiettivi e tempistiche definite o abbia intenzione di farlo, il fornitore dovrà̀ informarci sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
I Fornitori che hanno processi “ad umido” (es. lavanderie) devono adottare adeguate misure per monitorare il consumo d’acqua, deve essere usata con la maggior efficienza possibile. L’impatto maggiore che l’industria del settore tessile-abbigliamento ha sull’ambiente è proprio sull’acqua ed è per questo motivo che in SORBINO UOMO S.P.A. siamo interessati ad ottimizzare l’utilizzo dell’acqua cosi come a diminuire l’impatto inefficiente che la nostra supply chain può̀ avere su di essa.
3.3. Rifiuti ed emissioni
I Fornitori dovranno adottare adeguate misure per ridurre i rifiuti attraverso azioni di riutilizzo e di riciclo degli stessi, quando possibile. Dovranno effettuare ogni sforzo per migliorare l’efficienza energetica negli edifici, nei trasporti, nelle attività̀ produttive, per utilizzare quando possibile le fonti di energia rinnovabili e per diminuire, al contrario, quelle a carbone. Supporteremo gli sforzi che si faranno per la diminuzione dei rifiuti e delle emissioni. Per questo motivo chiediamo ai Fornitori di comunicarci i programmi e gli investimenti che intendono fare in tale ambito e di tenerci costantemente aggiornati rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Questo ci permetterà̀ di partecipare in maniera proattiva a possibili iniziative allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi.
3.4. Deforestazione, packaging e animal welfare
I Fornitori dovranno effettuare ogni sforzo possibile per assicurare che i loro materiali di origine vegetale o animale (ad es. viscosa, carta o pellami) derivino da filiere che non contribuiscano alla deforestazione. Anche il packaging dovrà favorire materiali riciclati e/o certificati (es. Forest Stewardship Council – FSC, ecc.).
Tutti gli approvvigionamenti di materiali composti da fibre animali (es. pellami, lane, ecc.) devono agevolare quei Fornitori che non adottano pratiche crudeli contro gli animali o abbiano impatti avversi agli ecosistemi o alle specie di animali protette.
3.5. Economia circolare
SORBINO UOMO S.P.A. verifica costantemente l’impatto che le materie prime (utilizzate per la fabbricazione dei propri prodotti) hanno sull’ambiente impegnandosi a migliorarne l’efficientamento.
L’impegno è quello di rendere l’industria del settore tessile-abbigliamento quanto più circolare possibile e per far questo favoriamo iniziative come:
• riutilizzo dei capi usati dei nostri clienti;
• confezionamento di prodotti ottenuti con lo scarto dei tessuti;
• confezionamento di prodotti con materiali organici, biodegradabili e/o riciclati;
• confezionamento di prodotti ad alta ottimizzazione dei consumi e, quindi, a basso spreco di materiali;
• promozione di idee creative per il riutilizzo dei capi che non si usano più.
4. OSSERVANZA DEL “CODICE DI CONDOTTA” E CONTROLLO
I Fornitori autorizzeranno SORBINO UOMO S.P.A. ed i suoi delegati designati (comprese terze parti) a svolgere ogni attività di monitoraggio necessaria per confermare l’osservanza del presente “Codice di Condotta”, compreso, ma non solo:
• ispezioni a sorpresa dello stabilimento e degli alloggi forniti dal fornitore ai propri lavoratori; le ispezioni (audit) vengono effettuate a cura del nostro team o di terze parti;
• la revisione di libri e registri relativi alla posizione lavorativa dei lavoratori;
• interviste private con i lavoratori.
I Fornitori terranno sul luogo di lavoro tutta la documentazione che potrebbe essere necessaria per dimostrare l’osservanza del presente “Codice di Condotta”, che potrà̀ includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• copia dei documenti contrattuali in essere tra il Fornitore ed i lavoratori;
• copia dei documenti attestanti l’ammontare ed il pagamento dei salari dei lavoratori;
• copia dei documenti attestanti il rispetto degli obblighi previdenziali in relazione ai lavoratori;
• copia dei documenti attestanti la conformità dei luoghi di lavoro e degli eventuali alloggi messi a disposizione dei lavoratori, rispetto ai requisiti sopra indicati;
• copia dei documenti attestanti le procedure poste in essere dai Fornitori per permettere ai lavoratori un’adeguata rappresentanza e libertà di trattativa;
• copia dei documenti attestanti la conformità delle attività svolte dai Fornitori in relazione alle leggi ambientali ed ai requisiti sopra indicati.
Poiché nell’ambito delle suddette attività di monitoraggio, potremo avere la necessità di effettuare il trattamento di dati personali di soggetti terzi rispetto ai Fornitori, dichiariamo e garantiamo che tutti gli adempimenti e formalità previste dalla normativa europea vigente in materia di protezione dei dati personali sono e saranno rispettati. In tal senso ed in particolare, dichiariamo di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse che ci consentono di mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la conformità̀ alla normativa in materia di tutela dei dati personali e la tutela degli interessati. Per contro, ove necessario in forza delle normative tempo per tempo vigenti nei paesi in cui operano i Fornitori, quest’ultimi si vincolano sin d’ora ad acquisire il consenso del soggetto interessato a cui i dati, documenti e/o informazioni si rivolgono, oppure, in alternativa, del soggetto avente la facoltà di autorizzarne o negarne la comunicazione, al trattamento alla comunicazione dei predetti dati, documenti e/o informazioni da parte di SORBINO UOMO S.P.A. o delle aziende terze specializzate di cui SORBINO UOMO S.P.A. deciderà di avvalersi.
5. QUALIFICA DEI PARTNER E RATING DI SOSTENIBILITÀ E TRACCIABILITÀ
SORBINO UOMO S.P.A. adotta un sistema di rating per ogni unità produttiva basato sull’analisi e la valutazione di ogni singola non conformità rilevata nel corso delle ispezioni.
La valutazione considera il rischio che la non conformità comporta per i lavoratori e l’ambiente nonché il perdurare della stessa nel tempo.
I fornitori di materie prime e componenti devono attivamente aumentare la trasparenza della propria catena distributiva. SORBINO UOMO S.P.A. considera la trasparenza come la capacità di identificare il nome e la localizzazione di tutti gli attori della catena distributiva a monte fino all’origine della materia prima. Ogniqualvolta sia possibile, i fornitori devono identificare e tracciare la storia, distribuzione, localizzazione e applicazione di prodotti, parti e materiali.
Nel contesto della sostenibilità, la tracciabilità è uno strumento per assicurare e verificare le rivendicazioni di sostenibilità associate a merci e prodotti, garantendo buone pratiche lungo tutta la catena distributiva. La tracciabilità deve essere solida e verificabile.
I fornitori devono fornire resoconti e informazioni sulla tracciabilità ove ne sia fatta richiesta. Qualunque cambiamento relativo al nome e alla localizzazione di attori della catena distributiva devono essere notificati a SORBINO UOMO S.P.A.
Le informazioni di tracciabilità possono essere verificate da un’azienda di controllo terza.
6. PUBBLICAZIONE
I Fornitori prenderanno i dovuti provvedimenti affinché i termini di questo “Codice di Condotta” siano comunicati ai lavoratori e pienamente compresi da quest’ultimi.
Come misura minima da adottare, tutti devono renderlo fruibile e disponibile, tradotto nella lingua dei lavoratori, apposto nelle bacheche aziendali ed in tutti gli spazi di lavoro principali e devono istruire i lavoratori riguardo i loro diritti ed obbligazioni ivi definiti.
Per qualsiasi chiarimento di cui possano necessitare il fornitore e/o i suoi dipendenti, è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo e-mail info@sorbino.com
CONCLUSIONI
SORBINO UOMO S.P.A. perseguirà̀ il suddetto obiettivo in maniera graduale, attivandosi con un programma di lavoro che sarà stabilito di anno in anno, in funzione dei mercati di approvvigionamento e della sostenibilità̀ economica del progetto.
Il presente “Codice di Condotta” si applica ad ogni fornitore in qualunque parte del mondo si trovi ad operare, salvo che le previsioni del Codice stesso non si pongano in contrasto con la normativa imperativa italiana e/o di rango comunitario. In tale ipotesi, la predetta normativa prevarrà̀ sul Codice di Condotta. Il presente Codice è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito www.sorbino.com Ogni Fornitore appartenente alla supply chain di SORBINO UOMO S.P.A. dovrà farsi parte diligente affinché verifichi costantemente la versione aggiornata del “Codice di Condotta”, sia visitando il suddetto sito, sia chiedendo direttamente a SORBINO UOMO S.P.A. tramite l’indirizzo e-mail info@sorbino.com Qualsiasi presunta o reale violazione alle prescrizioni del presente “Codice di Condotta” deve essere denunciato a SORBINO UOMO S.P.A. scrivendo l’indirizzo e-mail info@sorbino.com
SORBINO UOMO S.P.A. potrà aprire un’indagine conoscitiva per comprendere i fatti denunciati e poter poi decidere l’adozione di eventuali azioni correttive da richiedere ai Fornitori.